Al lavoratore marittimo che conservi la residenza nel proprio Stato membro d'origine, pur svolgendo attività lavorativa per conto di un datore stabilito in altro Stato membro su una nave battente bandiera di uno Stato terzo navigante al di fuori del territorio dell'Unione Europea, si applica la normativa nazionale del suo Stato membro di residenza

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 08/05/2019, causa C-631/17, SF c. Inspecteur van de Belastingdienst

LAVORO MARITTIMODIRITTO COMUNITARIO

Avvocato Andrea Pinto

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A seguito del rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden - la Corte Suprema dei Paesi Bassi - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mediante la sentenza del 08/05/2019, resa nell'ambito della causa C-631/17, SF c. Inspecteur van de Belastingdienst, ha chiarito che il lavoratore che conserva la residenza nel proprio Stato membro d’origine, pur svolgendo attività lavorativa per conto di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro su una nave battente bandiera di uno Stato terzo navigante al di fuori del territorio dell’Unione europea, può legittimamente invocare l'art. 11, par. 3, lett. e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ne deriva ulteriormente che, la normativa nazionale applicabile in un siffatto contesto è da individuarsi in quella dello Stato membro di residenza.

Ed invero, mediante un articolato iter argomentativo, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo cui il solo fatto che un lavoratore eserciti la propria attività al di fuori del territorio dell’Unione non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori, e segnatamente del regolamento (CE) n. 883/2004, qualora il rapporto di lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio medesimo, come nell'ipotesi, per l'appunto, in cui il cittadino dell’Unione, residente in uno Stato membro, sia stato assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale svolga attività lavorativa.

Per i lavoratori marittimi italiani trattasi di pronuncia di notevole importanza, avuto conto che la possibilità di avvalersi della normativa domestica, senz'altro maggiormente garantista, costituisce un pregnante incentivo affinché eventuali condizioni patologiche del rapporto possano essere denunciate e, dunque, eliminate.

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