In tema di soccorso marittimo, la Convenzione Internazionale di Londra del 28 aprile 1989, ratificata in Italia con legge 12 aprile 1995 n. 129, si applica come lex fori sostanziale a tutte le azioni giudiziarie pendenti in Italia aventi ad oggetto operazioni di salvataggio, anche in assenza di profili di internazionalità e dunque anche nel soccorso nazionale, assumendo il Codice della Navigazione ruolo di disciplina suppletiva

Tribunale di Savona, sent. 04/07/2025, n. 439

SOCCORSO MARITTIMO

14/06/2026 - Avvocato Andrea Pinto

a man standing in front of a window looking out at a body of water
a man standing in front of a window looking out at a body of water

In tema di soccorso marittimo, la Convenzione Internazionale di Londra del 28 aprile 1989, ratificata in Italia con legge 12 aprile 1995 n. 129, si applica come lex fori sostanziale a tutte le azioni giudiziarie pendenti in Italia aventi ad oggetto operazioni di salvataggio, anche in assenza di profili di internazionalità e dunque anche nel soccorso nazionale, assumendo il Codice della Navigazione ruolo di disciplina suppletiva applicabile solo in quanto compatibile e per aspetti non trattati dalla Convenzione. È questo il principio recentemente ribadito dal Tribunale di Savona (cfr. Tribunale di Savona, sent. 04/07/2025, n. 439).

Ai fini del riconoscimento del compenso di salvage ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Convenzione, costituiscono presupposti necessari e sufficienti la prestazione di un'attività di assistenza a una nave e la situazione di pericolo in cui versi il natante, senza che rilevi la natura spontanea dell'intervento.

L'attività di salvataggio si distingue dalla normale assistenza di rimorchio quando, pur essendo il rimorchiatore già presente per prestare assistenza ordinaria, sopravviene una situazione di pericolo che richiede un intervento che va oltre la fisiologica attività di assistenza e traino, configurandosi un vero e proprio salvataggio della nave da un pericolo concreto. Per pericolo deve intendersi non già quale certezza di un grave danno, ma, bensì, la ragionevole probabilità che da una circostanza o da un complesso di circostanze possa derivare un grave danno all'unità navale, al suo equipaggio o al carico. Emblematicamente, appurata la sussistenza di un'avaria al motore principale, di un'infiltrazione d'acqua nello scafo e della conseguente difficoltà di manovra in una zona di mare trafficata, la Corte d'Appello di Genova ha riconosciuto ad un rimorchiatore un compenso pari ad € 850.000,00 (ovvero, al 5% del valore di uno yacht a sua volta stimato in € 17.000.000), rigettando, al contempo, la tesi dell'appellata secondo la quale il Consesso avrebbe dovuto qualificare l'opera prestata quale mera attività di rimorchio (cfr. Corte d'Appello di Genova, sent. 17/12/2018, n. 1904/2018 del 17/12/2018).

Il compenso per l'attività di salvataggio va quantificato secondo i criteri dell'art. 13 della Convenzione, ovvero considerando:

a) il valore della nave assistita e degli altri beni tratti in salvo;

b) la competenza e gli sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di prevenire o limitare i pregiudizi causati all’ambiente;

c) il successo ottenuto dalla persona che presta assistenza;

d) la natura e la rilevanza del pericolo;

e) la competenza e gli sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di salvare la nave, gli altri beni e le vite umane;

f) il tempo impiegato da coloro che hanno prestato assistenza, i costi sostenuti e le perdite subite;

g) il rischio di essere ritenuto responsabile e gli altri rischi corsi da chi ha prestato assistenza o dal suo materiale;

h) la sollecitudine con cui sono stati resi i servizi;

i) la disponibilità e l’impiego di navi o altre attrezzature destinate alle operazioni di assistenza;

j) lo stato di preparazione, nonché l’efficacia e il valore del materiale di chi ha prestato assistenza.

Il versamento del compenso, mai superiore al valore della nave e degli altri beni tratti in salvo, deve essere effettuato da tutte le parti interessate alla nave e agli altri beni tratti in salvo in proporzione del rispettivo valore. Uno Stato Parte può tuttavia prevedere, nella sua legislazione interna, che il versamento del compenso venga effettuato da una delle parti interessate, restando fermo che tale parte ha un diritto di regresso nei confronti delle altre parti per ciò che concerne la loro rispettiva quota. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l’esercizio del diritto di sollevare obiezioni o eccezioni.

Il ruolo concausale e non esclusivo del rimorchiatore nel salvataggio non esclude il diritto al compenso ma costituisce elemento di cui tenere conto nella quantificazione dello stesso, unitamente alla circostanza che il pericolo scongiurato sia stato quello di danni materiali alla nave e non di perimento totale del bene o dispersione del carico.

Se necessiti di assistenza legale per essere stato coinvolto in un'operazione di salvataggio, anche ai fini della giusta determinazione del compenso maturato, contattami. Tutelerò i tuoi diritti in tutte le sedi opportune. 

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