Inammissibile il ricorso in Cassazione esperito da 22 società riminesi avverso la pronuncia con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17/2021) ha bocciato il regime delle proroghe automatiche delle concessioni balneari demaniali fino al 2033: i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare al giudizio nel quale fu resa la decisione gravata

Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 17/05/2026, n. 14568

CONCESSIONI BALNEARI

Avvocato Andrea Pinto

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Coloro che rimasero estranei al giudizio nell'ambito del quale, con sentenza n. 17/2021, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato bocciò il regime delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali balneari fino al 2033 non avrebbero potuto impugnare, per difetto di giurisdizione, la relativa pronuncia in Cassazione.

Le società ricorrenti avevano denunciato come l'Adunanza plenaria, superando i limiti esterni della giurisdizione, si fosse arbitrariamente sostituita al Governo, alle Pubbliche Amministrazioni Territoriali ed alla Corte Costituzionale dichiarando illegittime tutte le norme di legge, anche successive alla decisione contestata, tese a garantire la continuità, sostanzialmente a tempo indeterminato, dell'utilizzazione del demanio marittimo assegnato ai concessionari.

Oltre alla tardività dell'azione, le Sezioni Unite hanno rilevato la sussistenza due elementi ostativi al vaglio di ammissibilità. In primo luogo, i soggetti estranei al giudizio amministrativo, ove pregiudicati dalla sentenza resa inter alios, avrebbero dovuto esperire non già un ricorso per Cassazione ma, bensì, un'opposizione di terzo innanzi allo stesso Giudice che emise la sentenza contestata. In secondo luogo, i ricorrenti non avrebbero potuto adire la Suprema Corte al fine di ottenere un nuovo giudizio sul modo in cui il Consiglio di Stato ebbe ad interpretare la direttiva Bolkestein in relazione alle norme nazionali sulle proroghe. Ciò in quanto, quando si contesta il modo in cui il Giudice ha interpretato il diritto unionale e la sua portata nell'ordinamento nazionale si denuncia un errore di diritto, ovvero, un cosiddetto error in iudicando, e non già un difetto di giurisdizione. Per le medesime ragioni, neppure il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE sarebbe stato possibile.

L'ordinanza, dunque, pur non pronunciandosi nel merito delle questioni balneari, mantiene fermo il quadro costruito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale le proroghe automatiche sono illegittime in quanto contrarie alla direttiva Bolkestein ed all'art. 49 del TFUE. Al riguardo, i Giudici di Piazza Cavour si sono limitati a ripercorrere le tappe normative e giurisprudenziali della vicenda. Per quanto quivi d'interesse, è doveroso rammentare che, a seguito di plurimi interventi in materia, mediante il decreto di riforma delle concessioni balneari del Settembre 2024 (DL n. 131/2024 o anche Decreto Salva Infrazioni) il legislatore ha fissato al 30/09/2027 la scadenza delle concessioni balneari, imponendo ai Comuni di avviare le procedure di gara entro il 30/06/2027.

Di sicuro interesse finanche il passaggio sulla portata della sentenza impugnata. La Corte, infatti, pur riconoscendo alla medesima una significativa capacità di orientamento del Giudice successivamente adito, precisa che tale ultimo ben potrebbe effettuare una diversa valutazione del caso concreto, non costituendo la Plenaria una fonte normativa generale, equiparabile alla legge. Sul piano pratico, pertanto, i balneari, ove decisi ad adire l'Autorità Giudiziaria, dovranno concentrarsi non tanto sulla confutazione del precedente giurisprudenziale quanto, piuttosto, sulla predisposizione di difese aventi ad oggetto gli atti tesi ad influire concretamente sulla singola concessione, sul singolo bando, sulla singola gara, sulla quantificazione dell’indennizzo o sulla tutela degli investimenti non ammortizzati. 

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