Nel lavoro marittimo la reiterazione fraudolenta dei contratti a termine fa sorgere in capo al lavoratore il diritto ad un rapporto a tempo indeterminato ed all'indennità risarcitoria prevista dalla legge
Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, sentenza 03/04/2025, n. 266
LAVORO MARITTIMO
Avvocato Andrea Pinto


La Corte d'Appello di Messina, mediante la sentenza 03/04/2025, n. 266, ha ribadito un principio ormai granitico in materia: nel lavoro marittimo, il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato, anche se intervallati da periodi lavorativi superiori a sessanta giorni, può configurare una frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. qualora emerga la volontà del datore di lavoro di utilizzare il lavoratore in modo continuativo senza riconoscergli un rapporto a tempo indeterminato.
In tal caso, il lavoratore ha diritto non solo a vedersi riconosciuta la sussistenza, ab origine, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma, nondimeno, l'attribuzione di un'indennità risarcitoria.
Ed infatti, secondo l'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, ferma la possibilità di determinare l'indennità in misura superiore qualora venga dimostrato il patimento di un danno di entità maggiore.
Tale impostazione trae fondamento dalla pacifica applicabilità al lavoro marittimo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, ancorché spetti in ogni caso al Giudice nazionale verificare se, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato sia stata integrata la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c.
L'appuramento di tale ultima circostanza consente di disancorare la conversione del rapporto dalla previsione di cui all'art. 326 Cod. Nav., in virtù della quale se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, dovendosi intendere per prestazione ininterrotta anche l'ipotesi in cui tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni.
Se ritieni che il tuo datore di lavoro stia abusando della contrattazione a tempo determinato o, del pari, stia ponendo in essere una condotta fraudolenta al solo scopo di non riconoscerti un rapporto a tempo indeterminato, contattami. Farò valere le tue ragioni in tutte le sedi opportune.
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