Nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro marittimo deve ribadirsi la piena prevalenza dell'art. 603 del Codice della Navigazione sui criteri di collegamento indicati dall'art. 413, comma 2, del Codice di Procedura Civile
La sentenza n. 29/1976 della Corte Costituzionale, infatti, ha inciso esclusivamente sul riconoscimento della giurisdizione in capo al Comandante di porto, lasciando inalterati i criteri di collegamento territoriale individuati dall'art. 603 del Codice della Navigazione.
LAVORO MARITTIMO
Avvocato Andrea Pinto


La normativa posta a presidio del lavoro marittimo si pone in rapporto di specialità rispetto a quella prevista in tema di lavoro comune. Tale ultima, dunque, assume rilevanza solo in via residuale, trovando applicazione unicamente nelle ipotesi di omessa regolamentazione da parte della normativa speciale di settore.
Il suddetto principio funge da pietra miliare per l'individuazione del foro competente in ordine alle controversie giuslavoristiche riguardanti la gente di mare.
A riprova, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito la piena prevalenza dell'art. 603 del Codice della Navigazione sui criteri di collegamento indicati dall'art. 413, comma 2, del Codice di Procedura Civile, ancorché introdotto in epoca successiva (cfr. Cass., Sezioni Unite., ord. n. 17443/2014 e, successivamente, Cass. ord. n. 5739/2020).
Due, pertanto, i fori ai quali è possibile alternativamente ricorrere: a) quello del luogo di iscrizione della nave o del galleggiante; b) quello del luogo in cui il rapporto di lavoro marittimo è stato concluso o eseguito o cessato, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, quello in cui è pervenuta la proposta al marittimo.
Al riguardo, occorre anzitutto precisare che nel caso di diversità tra il luogo di conclusione del contratto di arruolamento e quello di primo imbarco, l’elemento determinativo della competenza è dato dal luogo in cui è stato stipulato il contratto di arruolamento (cfr. Cass., sent. n. 1579/1986 e Case. sent. n. 17709/2016).
Ove, poi, la controversia origini dalla cessazione del rapporto di lavoro marittimo, la competenza territoriale è attribuita al Giudice del luogo dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare al momento di verificazione dell’effetto estintivo. In particolare, nei periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo reimpiego detto luogo coincide con il domicilio del lavoratore marittimo, ovvero il luogo in cui questi attende le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr., Cass., sent. n. 17709/2016 e Cass., ord. n. 5944 /1982).
Alla luce di tali premesse, deve concludersi che il regime di specialità della normativa marittima si conferma l'elemento cardine per la risoluzione dei conflitti di competenza territoriale. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la prevalenza del Codice della Navigazione sul rito del lavoro comune garantisce un sistema di tutele coerente con le peculiarità del settore.
In tale alveo si colloca l'attività dell'interprete, indissolubilmente legata all'esame delle contingenze fattuali proprie della fattispecie.
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